ROMA 11 APRILE 2003
AI DIRIGENTI SINDACALI DI TUTTI I LIVELLI
OPERATIVI
LORO SEDI EMAIL
OGGETTO: ASILI
NIDO PER I FIGLI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Abbiamo preso atto da parte del ministero del Welfare
che il 14 aprile scorso è stata approvata dalla Conferenza unificata l'Intesa
prevista al comma 5 dell'articolo 70, legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Finanziaria 2002), sugli standard minimi organizzativi per i micro-nidi nei
luoghi di lavoro, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei
figli dei dipendenti.
Gli asili nido possono essere attivati anche dalle
amminstrazioni pubbliche attingendo dai fondi stanziati dalle norme allegate
attraverso le Regioni.
Attesa la
rilevanza dell'argomento per tutto quanto concerne gli interessi dei colleghi infermieri che potrebbero essere
beneficiati dalla possibilita' di tenere i propri figli nell'ambito della stessa struttura dove prestano
servizio o in strutture attigue si invitano tutti i dirigenti sindacali Nursing
Up componenti delle RSU ad inoltrare specifica e circostanziata richiesta
all'amministrazione affinche' essa aderisca
alla possibilita' di costituire un asilo nido aziendale per le esigenze
del personale infermieristico con una particolare articolazione degli orari di
accesso e di uscita che resti
funzionale ai turni di servizio del
personale stesso , chiedendo a tal
fine, alla regione od alla
provincia autonoma competente , di accedere fondo stanziato dalla Legge 448/2001
( finanziaria 2002) .
Lo schema di intesa messo a punto in sede tecnica dalla Conferenza unificata è stato oggetto di un articolato confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Dipartimento per le Pari opportunità), i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni.
L'intesa rappresenta un tassello importante nel processo di sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia, definendo, nel rispetto della normativa regionale e della regolamentazione comunale e delle esigenze dei bambini, caratteristiche innovative, soprattutto in termini di flessibilità organizzativa concordata tra genitori lavoratori e datori di lavoro, per quei servizi realizzati nei luoghi di lavoro in favore dei figli dei lavoratori.
Il
provvedimento è articolato in 8 paragrafi, preceduti da un preambolo, che
disciplinano tutti gli aspetti connessi alla gestione ed organizzazione del
micro-nido nel luogo di lavoro, in coerenza con la normativa regionale ed i
regolamenti comunali. Di particolare rilevanza il paragrafo 3 (secondo
capoverso) che consente ai genitori lavoratori e all'ente gestore, ferme
restando le esigenze dei bambini, di
concordare l'apertura del nido secondo specifiche forme di flessibilità
organizzativa. L'ammissione al micro-nido (paragrafo 1) è assicurato ai bambini
di età tra i tre mesi ed i tre anni figli di lavoratori anche di più strutture
e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo. Essi
sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o, nelle immediate
vicinanze (paragrafo 7), al fine di assicurare l'accessibilità e l'agevole
utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.
In allegato riportiamo le norme che devono essere
richiamate dalla RSU nella richiesta di istituzione degli asili nido da
inoltrare alla propria amministrazione tenendo conto che l'operazione potrebbe
essere attuata dall'Ente a costi bassissimi o addirittura a costo zero
utilizzando in maniera congrua i fondi messi a disposizione con i provvedimenti
citati .
I dirigenti sindacali RSU che intendano promuovere la
richiesta e necessitassero di ulteriori ragguagli potranno contattare
direttamente il servizio nurisng informa al n verde 800 95 95 29 il lunedi'
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Riferimenti da citare nell'azione sindacale da parte
della RSU :
Legge n 448/2002 Art. 70.
(Disposizioni
in materia di asili nido)
1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell’ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all’eventuale acquisto dell’area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.
8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l’anno 2002, 100 milioni di euro per l’anno 2003 e 150 milioni di euro per l’anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 71.
Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei
luoghi di lavoro ( Delibera Conferenza Unificata)
Art. 70, comma 5 legge 28.12.2001, n. 448
(Finanziaria 2002).
Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura, con delibera della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono definiti i seguenti standard minimi organizzativi, ai sensi dell’articolo 70, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti.
L’ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo.
2. Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.
3. L’ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.
L’apertura dei micro-nidi è concordata tra l’ente gestore ed i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.
4. Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.
5. La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.
6. Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età.
Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.
7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l’accessibilità e l’agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.
8. Nella Carta del Servizio o regolamento
interno sono definiti i criteri per
l’accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli
stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le
valutazioni del servizio da parte degli stessi.